DETRAZIONE FISCALE 2018 DEL 65%
Agevolazione fiscale per il risparmio energetico (65%)
L’agevolazione fiscale per il risparmio di energia consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è riconosciuta qualora si effettuino interventi che migliorino l’efficienza energetica degli edifici esistenti. L’agevolazione del 65% è riconosciuta per le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2018 per lavori di riqualificazione energetica degli edifici.
La sostituzione di vecchie finestre senza variazione delle dimensioni originali consente di avvalersi delle agevolazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici valida fino al 31 dicembre 2018. I lavori per la sostituzione di vecchie finestre non richiedono alcun permesso, tuttavia è indispensabile che gli infissi conservino le stesse dimensioni di quelli precedenti.
Inoltre non è necessaria la consulenza da parte di tecnici abilitati, occorre per la certificazione degli infissi da parte del produttore.
La detrazione fiscale si applica al costo di acquisto e di posa delle finestre, dei raccordi prefabbricati, dei prodotti per la posa, delle tapparelle, delle tende parasole esterne e interne.
Le tapparelle, le tende esterne e interne permettono di usufruire della detrazione sia per il costo di acquisto che per il costo della posa in opera, anche qualora l’acquisto dei suddetti prodotti sia stato effettuato non contestualmente a quello della finestra.
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario: compilare l’allegato F sul sito dell’Enea, effettuare il pagamento dei prodotti e della prestazione di posa mediante bonifico bancario (se il soggetto non è titolare di reddito di impresa), conservare le fatture di acquisto e di posa e le contabili dei bonifici effettuati.
Il rimborso avviene in 10 anni mediante 10 rate annuali di pari importo.
Chi può usufruire della detrazione?
I beneficiari della detrazione fiscale del 65% sono quei soggetti che effettuano spese per interventi di riqualificazione energetica e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto d’intervento.
Sono ammessi all’agevolazione fiscale: le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche che possono approfittare della suddetta detrazione fiscale ci sono: i condomini, gli inquilini, coloro che detengono l’immobile in comodato e i titolari di un diritto reale sull’immobile.
Pur usufruire della detrazione anche il famigliare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) oggetto di intervento che sostiene le spese per la realizzazione dei lavori.
Quali sono gli interventi per i quali spetta la detrazione?
Gli interventi ammessi all”agevolazione fiscale sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione fiscale = 100.000 €)
Tale categoria include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza richiesta dalla norma. Ad esempio la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può essere associata alla sostituzione di infissi.
- interventi sugli involucri degli edifici (valore massimo della detrazione fiscale = 60.000 €): si tratta degli interventi su finestre comprensive di infissi che rispettano i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.
Qual’è la documentazione da trasmettere?
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere in via telematica attraverso il sito dell’Enea (www.acs.enea.it):
- la copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica,
- la scheda informativa degli interventi realizzati.
La data di fine lavori corrisponde al giorno del collaudo (e non di effettuazione dei pagamenti), a partire da tale tale decorre il termine l’invio dei documenti all’Enea.
Qualora il tipo di intervento effettuato non preveda il collaudo, il contribuente può attestare la data di fine lavori attraverso ulteriore documentazione predisposta da chi ha eseguito i lavori (o dallo stesso tecnico abilitato).
Quali sono le modalità di pagamento e di rimborso?
- I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.
Il bonifico bancario o postale dovrà indicare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale verrà effettuato il bonifico.
Al momento del pagamento (bonifico) le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta pari all’8%.
- I contribuenti titolari di reddito di impresa non sono tenuti all’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tale ipotesi la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
La ritenuta non deve essere operata quando il soggetto che intende usufruire della detrazione effettua il pagamento attraverso modalità diverse dal bonifico (carte di credito, assegno, vaglia).
La detrazione viene inserita nella dichiarazione dei redditi accompagnata dai dati identificativi dell’immobile e dalla documentazione giustificativa della spesa.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 la detrazione viene frazionata in dieci rate annuali di pari importo.